Il Sisma Bonus (detrazione fiscale) |
Che cos'è il Sisma bonus 2017? E' una agevolazione inserita nel testo della Legge di Bilancio 2017 che prevede la possibilità di fruire di un’importante detrazione fiscale sugli interventi di adeguamento / miglioramento sismico delle case, degli immobili delle attività produttive e dei condomini.
In base alla legge di Stabilità 2017 sono previste, infatti, le seguenti novità: 1) Bonus terremoto 2017: a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per un soglia massima di spesa di 96 mila euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
2) Sisma bonus 2017: a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, tali da determinare il passaggio ad una classe inferiore di rischio terremoto, la detrazione anziché essere del 50%, spetta al 70%. Se i lavori determinato la riduzione di 2 classi di rischio, la detrazione, invece, è pari all’80%. 3) Sisma bonus condomini 2017: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, che portano il passaggio ad una classe inferiore spetta una detrazione del 75%, due classi 85%, per un limite massimo di 96.000 euro.
Come funziona il sisma bonus 2017: Requisiti: Innanzitutto va detto che per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75 e all’80% per i condomini, occorre che: 1) I lavori di adeguamento sismico vengano effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021; 2) Che i suddetti lavori determinino una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi; 3) Che tali interventi siano eseguiti su: case private, per cui prime e seconde case, immobili adibiti ad attività produttiva e condomini; 4) Che gli immobili oggetto di intervento e detrazione, siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 5) Che la spesa massima di spesa, non superi i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. 6) Che lo sconto sisma bonus, possa essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo; 7) Che il credito possa essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione, le modalità di concessione e cessione del credito, saranno poi chiarite dall’Agenzia delle Entrate. |
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